FINMA 2026/1: valutazione di rilevanza, analisi di scenario e governance a confronto

Gentian Ajeti Chief Customer & Commercial Officer
16 Settembre 2026 4 min read
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FINMA 2026/1: valutazione di rilevanza dei rischi legati alla natura in GRC Toolbox
Contents 5
  1. Cosa richiede fondamentalmente la circolare?
  2. Quali scadenze si applicano a quali istituti?
  3. Quale struttura di governance deve essere in atto prima della valutazione di rilevanza?
  4. Cosa significa questo per l'analisi di scenario in sé?
  5. Cosa significa questo per la preparazione in vista della scadenza?

La circolare FINMA 2026/1 «Rischi finanziari legati alla natura» impone a banche e assicurazioni di valutare in modo sistematico i rischi finanziari rilevanti legati al clima e alla natura in senso più ampio. Le valutazioni di rilevanza e le analisi di scenario svolgono un ruolo centrale in questo processo. I requisiti si applicano in modo graduale: gli istituti delle categorie 1 e 2 devono conformarsi per i rischi finanziari legati al clima a partire dal 1° gennaio 2026, le categorie da 3 a 5 dal 1° gennaio 2027, mentre la circolare si estende a tutti i rischi finanziari legati alla natura dal 1° gennaio 2028. Una struttura di governance chiaramente definita, con responsabilità, competenze e know-how pertinente documentati all’interno dell’istituto, costituisce una base organizzativa importante per condurre efficacemente queste valutazioni.

In breve

Una struttura di governance chiaramente definita costituisce una base organizzativa importante per la valutazione di rilevanza dei rischi legati alla natura secondo la circolare FINMA 2026/1: le competenze e le responsabilità per l’identificazione, la valutazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione devono essere definite e documentate. Il consiglio di amministrazione, la direzione, le funzioni di controllo e la revisione interna devono disporre di competenze sufficienti a tale scopo. Questa struttura di governance costituisce una base organizzativa importante indipendentemente dalla scadenza di attuazione applicabile.

Cosa richiede fondamentalmente la circolare?

La circolare definisce i rischi finanziari legati alla natura in modo ampio e richiede a banche e assicurazioni di identificarli, valutarli, gestirli e monitorarli in modo strutturato.

Ai sensi del par. 9 della circolare, un rischio finanziario legato alla natura è definito come il potenziale a breve, medio o lungo termine di effetti diretti o indiretti su un istituto derivanti dalla sua esposizione a rischi legati al clima e ad altri rischi legati alla natura. La FINMA persegue quindi esplicitamente un approccio ampio che va oltre il cambiamento climatico e che è allineato ai quadri internazionali, come afferma la FINMA nel suo comunicato stampa del 12 dicembre 2024.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli istituti soggetti alla LICol e alla LIsFi, nonché gli istituti soggetti ai regimi per piccole banche e piccole assicurazioni. Per tutti gli altri istituti si applica il principio di proporzionalità: dimensione, complessità, struttura e modello di business determinano il grado di dettaglio richiesto dall’attuazione, non l’obbligo fondamentale in sé.

Quali scadenze si applicano a quali istituti?

Gli istituti delle categorie 1 e 2 devono soddisfare i requisiti della circolare FINMA 2026/1 relativi ai rischi finanziari legati al clima a partire dal 1° gennaio 2026, gli istituti delle categorie da 3 a 5 dal 1° gennaio 2027, come indica lo studio legale Bratschi nella sua analisi del 16 aprile 2025. Solo dal 1° gennaio 2028 la circolare si applica a tutti i rischi finanziari legati alla natura.

Questa scaglionatura corrisponde all’annuncio della FINMA secondo cui la circolare si applicherà inizialmente in modo esclusivo ai rischi finanziari legati al clima, prima che il suo campo d’applicazione si estenda ai rischi legati alla natura in senso più ampio. Gli istituti delle categorie 4 e 5 beneficiano inoltre di un’agevolazione supplementare: sono esentati dagli approcci quantitativi dell’analisi di scenario.

Anche altre iniziative regolamentari prevedono periodi transitori scaglionati in modo analogo, ad esempio le scadenze internazionali di Basilea III che si protraggono fino al 2027. Tuttavia, la scaglionatura per categoria non cambia il fatto che una struttura di governance chiaramente definita costituisce una base organizzativa importante per la valutazione, per tutti gli istituti, indipendentemente dalla scadenza individuale.

Rendicontazione dei rischi: rischio aggregato rispetto alla capacità di assunzione dei rischi nella piattaforma SwissGRC
Rendicontazione dei rischi: rischio aggregato rispetto alla capacità di assunzione dei rischi nella piattaforma SwissGRC

Quale struttura di governance supporta la valutazione di rilevanza?

Il par. 14 della circolare richiede agli istituti di definire e documentare le competenze e le responsabilità per l’identificazione, la valutazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei rischi legati alla natura.

Ciò riguarda l’organo di governo o il consiglio di amministrazione e i suoi comitati, la direzione, le funzioni di controllo indipendenti e la revisione interna. Questi organi devono svolgere i propri compiti in conformità con le circolari FINMA esistenti 2017/1 sulla corporate governance per le banche e 2017/2 per le assicurazioni, e devono disporre di competenze sufficienti in materia di rischi legati alla natura.

Le note esplicative della FINMA sulla circolare sottolineano inoltre che la gestione di questi rischi deve essere adeguatamente integrata nei quadri di corporate governance esistenti. Il modo in cui le responsabilità possono essere chiaramente delimitate tra la revisione interna e le altre funzioni di controllo è descritto nel modello aggiornato delle tre linee.

Cosa significa questo per l’analisi di scenario in sé?

L’analisi di scenario è uno strumento importante per identificare e valutare i rischi finanziari rilevanti legati alla natura. Essa integra altri approcci qualitativi e quantitativi all’identificazione dei rischi e alla valutazione di rilevanza. Le analisi di scenario devono includere come minimo considerazioni qualitative su scenari avversi e sui loro effetti sul modello di business, inclusi eventi a bassa probabilità.

Per la progettazione dell’identificazione dei rischi, i par. 17-21 della circolare richiedono che per ciascun singolo rischio siano considerati indicatori quantitativi o qualitativi, nonché soglie di rilevanza. Le analisi di scenario stesse devono incorporare vari sviluppi futuri, inclusi eventi a bassa probabilità. Sono possibili deroghe a questi requisiti in casi motivati, e anche la periodicità dell’identificazione dei rischi è flessibile.

L’efficacia degli strumenti e dei metodi utilizzati per mitigare i rischi deve essere valutata regolarmente. Metodi, informazioni e processi dovrebbero essere sottoposti a revisione da parte di esperti interni o esterni, il che rende particolarmente importante una chiara responsabilità organizzativa per tali revisioni.

Cosa significa questo per la preparazione in vista della scadenza?

Gli istituti dovrebbero istituire la struttura di governance chiaramente definita richiesta dal par. 14 nell’ambito della propria preparazione, indipendentemente dalla propria scadenza, come base organizzativa importante per qualsiasi successiva analisi di scenario.

Un primo passo concreto: il consiglio di amministrazione e la direzione stabiliscono quale funzione di controllo è responsabile dell’identificazione dei rischi legati alla natura, quale unità conduce l’analisi di scenario e chi riferisce i risultati all’organo di governo. Questa ripartizione dovrebbe essere chiaramente documentata nell’ambito del quadro di governance dell’istituto.

Gli istituti delle categorie 1 e 2 hanno tempo fino al 1° gennaio 2026 per farlo per i rischi finanziari legati al clima, gli istituti delle categorie da 3 a 5 fino al 1° gennaio 2027, con l’estensione del campo d’applicazione a tutti i rischi finanziari legati alla natura dal 1° gennaio 2028, come previsto dalle scadenze della circolare FINMA 2026/1. Affrontare le responsabilità di governance solo poco prima della scadenza applicabile può lasciare tempo limitato per la successiva analisi sostanziale e per l’attuazione.

FAQ

Domande frequenti

Da quando si applica la circolare FINMA 2026/1 a banche e assicurazioni?

Gli istituti delle categorie 1 e 2 devono soddisfare i requisiti relativi ai rischi finanziari legati al clima a partire dal 1° gennaio 2026, gli istituti delle categorie da 3 a 5 dal 1° gennaio 2027. La circolare si applica poi a tutti i rischi finanziari legati alla natura dal 1° gennaio 2028. La scaglionatura non cambia il fatto che la struttura di governance debba essere chiaramente definita e documentata nell’ambito della preparazione dell’istituto ai requisiti applicabili.

Quali istituti sono esentati dalla circolare FINMA 2026/1?

Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli istituti soggetti alla LICol e alla LIsFi, nonché gli istituti soggetti ai regimi per piccole banche e piccole assicurazioni. Per tutte le altre banche e assicurazioni si applica il principio di proporzionalità: dimensione, complessità, struttura e modello di business determinano il grado di dettaglio richiesto dall’attuazione, non l’obbligo fondamentale di condurre la valutazione di rilevanza in sé.

Chi all’interno di un istituto è responsabile dei rischi finanziari legati alla natura?

Il consiglio di amministrazione o l’organo di governo, la direzione, le funzioni di controllo indipendenti e la revisione interna devono svolgere i propri compiti in conformità con le circolari esistenti sulla corporate governance e devono disporre di competenze sufficienti. Le competenze e le responsabilità per l’identificazione, la valutazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione devono essere documentate in anticipo ai sensi del par. 14.

Tutti gli istituti devono condurre analisi di scenario quantitative?

No. Gli istituti delle categorie 4 e 5 sono esentati dagli approcci quantitativi dell’analisi di scenario. Devono comunque documentare almeno considerazioni qualitative su scenari avversi e sui loro effetti sul modello di business, inclusi eventi a bassa probabilità, come richiesto in generale dalla circolare per tutti gli istituti.

Cosa si intende per rischio finanziario legato alla natura secondo la FINMA?

Ai sensi del par. 9 della circolare, un rischio finanziario legato alla natura è il potenziale a breve, medio o lungo termine di effetti diretti o indiretti su un istituto derivanti dalla sua esposizione a rischi legati al clima e ad altri rischi legati alla natura. La FINMA persegue quindi un approccio ampio che va oltre il cambiamento climatico.

Fonti
  1. Comunicato stampa sulla circolare 2026/1FINMA