
Contents 5
- Perché l'attuazione svizzera di Basilea III è già considerata completa?
- Cosa cambia con la nuova proposta statunitense su Basilea III?
- Quando entra in vigore Basilea 3.1 nel Regno Unito?
- Come gestisce l'UE il Fundamental Review of the Trading Book?
- Cosa significa questo per gli istituti svizzeri con attività internazionale?
Il Consiglio federale ha deciso l’attuazione definitiva di Basilea III in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2025, insieme alle disposizioni di esecuzione della FINMA. Per gli istituti con attività puramente nazionale, la propria attuazione è quindi completa. Gli istituti attivi negli Stati Uniti, nel Regno Unito o nell’UE devono tuttavia monitorare, a partire dal 2026, tre calendari di scadenze diversi, che divergono considerevolmente tra loro. Ciò che conta in questo caso non è il proprio coefficiente patrimoniale, ma la capacità di rimanere compatibili con i partner commerciali e le autorità di vigilanza all’estero.
Perché l’attuazione svizzera di Basilea III è già considerata completa?
Il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore, il 1° gennaio 2025, l’ordinanza sui fondi propri riveduta e le disposizioni di esecuzione della FINMA relative agli standard definitivi di Basilea III. Per gli istituti svizzeri, l’attuazione sostanziale è quindi completa. La finalizzazione di Basilea III in Svizzera ha riguardato, tra l’altro, l’approccio standardizzato rivisto per il rischio di credito e l’output floor. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria verifica, attraverso il proprio Regulatory Consistency Assessment Programme, il modo in cui le singole giurisdizioni recepiscono e applicano gli standard definitivi. Un simile quadro di coerenza, tuttavia, non modifica in alcun modo il fatto che le date di attuazione effettiva vengano fissate diversamente da paese a paese. Per un istituto con attività negli Stati Uniti, nel Regno Unito o nell’UE, il monitoraggio di queste date resta quindi necessario anche una volta completata la propria attuazione.Cosa cambia con la nuova proposta statunitense su Basilea III?
Le autorità di vigilanza statunitensi, la Federal Reserve, l’OCC e la FDIC, hanno ritirato il 19 marzo 2026 la proposta originaria del 2023 relativa al Basel III endgame, sostituendola con una nuova proposta su Basilea III, più neutrale dal punto di vista patrimoniale. Un elemento chiave della proposta rivista è l’eliminazione del cosiddetto quadro dual-stack, in base al quale le banche dovevano precedentemente calcolare i propri coefficienti patrimoniali sia con l’approccio standardizzato sia con i modelli interni. Il periodo di consultazione sulle tre nuove proposte si concluderà il 18 giugno 2026. Il consiglio della Federal Reserve ha approvato le proposte con 6 voti favorevoli e 1 contrario, quest’ultimo espresso dal governatore Michael Barr, unico membro dissenziente. Non è ancora stata fissata una data per l’entrata in vigore della norma statunitense definitiva dopo la conclusione della consultazione.Quando entra in vigore Basilea 3.1 nel Regno Unito?
La Prudential Regulation Authority britannica ha confermato il 20 gennaio 2026, con il documento definitivo Policy Statement PS1/26, che Basilea 3.1 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, un anno dopo rispetto a quanto originariamente previsto. L’approccio dei modelli interni per il rischio di mercato previsto dalla Fundamental Review of the Trading Book viene ulteriormente rinviato, al 1° gennaio 2028. La PRA aveva già annunciato il rinvio di un anno, in consultazione con HM Treasury, per consentire maggiore chiarezza sui piani di attuazione negli Stati Uniti. Durante la fase transitoria a partire dal 2027, le banche britanniche potranno continuare a utilizzare le approvazioni esistenti dei modelli IMA per le posizioni del portafoglio di negoziazione, fino alla piena attuazione del FRTB-IMA nel 2028.Come gestisce l’UE la Fundamental Review of the Trading Book?
Dopo due rinvii, l’UE non ha differito una terza volta l’applicazione della Fundamental Review of the Trading Book, ma ha invece adottato adeguamenti mirati che si applicheranno per tre anni a partire dal 1° gennaio 2027. Il pacchetto bancario UE CRR3/CRD6 è già entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e la maggior parte dei requisiti di Basilea III è stata attuata secondo i tempi previsti. Solo il quadro relativo al rischio di mercato è stato inizialmente rinviato dalla Commissione al 2026 e poi, tramite un ulteriore atto delegato del 12 giugno 2025, al 2027, esaurendo così il rinvio di due anni consentito dal mandato del CRR3. Il nuovo atto delegato del 4 giugno 2026 è soggetto a un periodo di controllo di tre mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, prorogabile di ulteriori tre mesi. L’Autorità bancaria europea ha confermato che la sua lettera di non intervento (no-action letter) riguardante il confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario resta valida anche durante questo periodo.Cosa significa questo per gli istituti svizzeri con attività internazionale?
Gli istituti con attività negli Stati Uniti, nel Regno Unito o nell’UE devono monitorare tre calendari di scadenze distinti a partire dal 2026, anche se la propria attuazione in Svizzera è già stata completata. Gli istituti attivi nel Regno Unito dovrebbero integrare nella propria pianificazione il 1° gennaio 2027 per Basilea 3.1 e il 1° gennaio 2028 per il FRTB-IMA. Gli istituti soggetti a obblighi di reporting nell’UE dovrebbero seguire gli effetti dell’atto delegato a partire dal 1° gennaio 2027, così come il relativo controllo da parte del Parlamento e del Consiglio. Per l’attività negli Stati Uniti, resta ancora da definire, fino al termine del periodo di consultazione il 18 giugno 2026, la forma finale con cui verrà definita la nuova proposta di Basilea III. Un primo passo adeguato è un piano di monitoraggio per giurisdizione, che indichi l’autorità di vigilanza competente, la prossima scadenza e le entità del gruppo interessate. Un piano di questo tipo si inserisce in una gestione mirata dei rischi e rende la pianificazione del capitale tracciabile oltre i confini giurisdizionali.- Policy Statement PS1/26 sull’attuazione di Basilea 3.1Bank of England
- Atto delegato relativo agli adeguamenti mirati del FRTBCommissione europea
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